COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

Comitato Elettrotecnico Italiano

Avendo frequentato e superato i corsi CEI-ISPESL, tutti i ns. tecnici, hanno la qualifica di persona “PES” di cui alla norma CEI 11-27/4 e riversano il loro tangibile impegno, passione ed entusiasmo, nel lavoro di gruppo aziendale: a loro la Direzione è molto grata.

Il Per. Ind. Fabrizio Isacchi ha tenuto nell’andamento degli anni, più corsi e convegni per associazioni, industrie, ordini di categoria e aziende energetiche, allo scopo di illustrare e divulgare gli aspetti legati alla sicurezza elettrica in generale e specificatamente alle misure e prove in sito su impianti dalla Ia alla IIIa categoria.

Il Collegio dei Periti Industriali della provincia di Bergamo, vista la particolare specializzazione ed esperienza, l’ha iscritto in sua rappresentanza e quale membro effettivo, al comitato tecnico CEI n° 99 ex 11/A “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione pubblica di bassa tensione”.

Idem per il CT “bassa tensione” n° 64.

Esso partecipa attivamente alle riunioni e rende di pubblica utilità le sue esperienze e competenze.

Nel 1999, unitamente a cinque specialisti, il CEI l’ha coinvolto anche nel Gruppo di lavoro ristretto, incaricato per la revisione e stesura della precedente CEI 11-37 fasc. 6834 “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra di impianti utilizzatori aventi tensioni > 1 kV”, che è uscita allo scopo di allinearsi alla norma CEI 11-1 fasc. 5025.

Specificatamente esso è l’autore dell’allegato E, “misure in campo”.

Nel 2014 il CEI ci ha coinvolto nuovamente in un’analoga esperienza, per la stesura della attuale Guida per la norma CEI EN 50522 ediz. 07/2011, sfociata poi con la pubblicazione della CEI 99-5 dell’agosto 2015; sempre dal CEI, siamo stati incaricati anche per l’avvallo tecnico di affidabilità, per la seconda release del software commerciale GEO2, specifico per la progettazione delle reti di terra.

Facciamo anche parte del gruppo di lavoro ristretto, incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla rielaborazione della guida applicativa al D.P.R. 462/01, la CEI 0-14, per la guida CEI ISPESL 64-14 per le verifiche degli impianti utilizzatori in bassa tensione, nonché per la Guida CEI 0-11 per le misure in qualità.

Infine sempre al CEI, siamo incaricati per la futura Guida 99-28 sulle verifiche di terra dei posti di trasformazione e posti di sezionamento su palo, PTP e PSP, in fase di inchiesta pubblica.

D.P.R. 462/01

L’emanazione del D.P.R. 462 del 2001 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi ha modificato il sistema delle verifiche previste per legge, sistema destinato a salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti oggetto del decreto.

Il precedente sistema nazionale di controlli, basato sulle ispezioni affidate esclusivamente agli enti pubblici (ASL, ISPESL, USSL, ARPA, ecc.) non aveva mostrato la necessaria copertura del territorio ed il rispetto delle obbligatorie scadenze di legge, tant’è che molte utenze non avevano mai avuto delle ispezioni, poiché “aspettavano”, ritenendo peraltro erroneamente, che in caso d’incidente non sarebbero stati coinvolti in responsabilità. Di fatto la sicurezza elettrica, andava scemando, ed il legislatore ha pensato di mettere in campo, enti privati, che devono garantire delle caratteristiche di esperienza, competenza, formazione, aggiornamento periodico, indipendenza, integrità, imparzialità, assicurative e di taratura strumentazione.

L’ispezione dell’ente privato – cosiddetto Organismo d’Ispezione – ha la medesima valenza di quella dell’ente pubblico. Gli enti pubblici hanno ancora la funzione di vigilanza sul territorio. Poiché il testo del D.P.R. 462/01 non entra nel merito degli aspetti tecnici ed esecutivi, essendo una legge, è stato pubblicato nel marzo 2005 un regolamento attuativo sotto forma della Guida CEI 0-14, con il patrocinio del Ministero delle Attività Produttive. Lo scopo è stato quello di uniformare, per quanto possibile, sul territorio nazionale, l’interpretazione del decreto stesso e di fornire indicazioni chiare relativamente a:

  • Compiti degli enti verificatori;
  • Contenuti delle documentazioni tecniche relative all’omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti.

Per quello che concerne gli impianti da sottoporre a verifica, sono quelli installati nei luoghi di lavoro, indicati nel comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. e di seguito riportati:

  • Impianti di messa a terra finalizzati alla protezione dei contatti indiretti;
  • Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
  • Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione.

Pertanto, le verifiche del D.P.R. 462/01, sono obbligatorie ed a carico del datore di lavoro, con cadenze biennali o quinquennali, a seconda delle categorie dei luoghi di lavoro. Alcuni impianti sono ancora ad oggi, esplicitamente esclusi dall’ambito applicativo del D.P.R. 462/01, quali:

  • Industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo;
  • Imprese concessionarie di impianti telefonici;
  • Impianti di trasporto aereo, navale e ferroviario;
  • Complessi industriali militari;
  • Enti produttori e distributori di energia elettrica;
  • ENEA.

La società Servizi Isacchi è un Organismo di Ispezione Abilitato ai sensi del D.P.R. 462/01, in tutte le aree previste da quest’ultimo, tale prestigioso riconoscimento le è stato conferito dal Ministero della Attività Produttive nel 2002; la solidità dell’esperienza aziendale e l’alto livello di specializzazione sono testimoniati dalle migliaia di impianti controllati, a partire dall’inizio degli anni ’80, ossia di gran lunga prima dell’emanazione del più volte citato decreto.

Impianto di messa a terra

La messa a terra, in ingegneria elettrica, è l’insieme di azioni e sistemi volti a portare un elemento metallico al potenziale elettrico del terreno, convenzionalmente assunto pari a zero. Consiste in una serie di accorgimenti atti ad assicurare alle masse metalliche il potenziale della terra, evitando che le stesse possano venire a trovarsi in tensione tra loro o tra loro e la terra. Dato che i cavi in tensione assumono, rispetto al terreno, un determinato potenziale (che per l’impianto di messa a terra delle abitazioni civili è di 230 V – tensione stellata), si possono verificare situazioni di pericolo quando parti dell‘impianto elettrico che normalmente non sono in tensione, come le carcasse degli elettrodomestici, computer, motori, lampade e più in generale qualunque apparecchio alimentato a 230 V che non sia di classe II, a seguito di guasti o imprevisti acquisiscono un potenziale elettrico rispetto al terreno.

La messa a terra di protezione protegge le persone dal rischio di folgorazione, in pratica dai “contatti indiretti”. Essa consiste in uno o più dispersori tra loro interconnessi collocati nel terreno e di una serie di conduttori di terra e di protezione (PE) che uniscono il suddetto dispersore agli apparecchi utilizzatori.
Lo scopo della messa a terra è quindi far sì che le masse degli apparecchi elettrici siano al potenziale del terreno, o meglio, che vi sia un percorso di richiusura intenzionale e permanente della corrente di guasto, verso la sorgente elettrica che alimenta il circuito, in genere un trasformatore MT/BT.

In caso di guasto la messa a terra correttamente collegata alle masse (carcasse metalliche, computer, motori,..) deve assicurare l’intervento automatico – perché senza l’intervento umano – e tempestivo – ossia entro dei tempi stabiliti in sede normativa internazionale – delle protezioni poste a monte dei circuiti.

Le correnti di guasto a terra, assumono valori molto variabili, in funzione del tipo di messa a terra del centro stella del trasformatore che alimenta i circuiti elettrici.

Le protezioni che devono “sentire” ed interrompere queste correnti sono generalmente di questo tipo:

– Interruttore con relè a massima corrente (si usano in ambito industriale, dove le correnti di guasto a massa assumono valori da centinaia a qualche decina di migliaia di Ampere);
– Interruttore come sopra, ma abbinato anche ad un relè “differenziale” che per sua natura costruttiva è particolarmente sensibile a queste correnti (si usa diffusamente in ambito civile, terziario e sui circuiti lunghi e di sezione sottile, anche in ambiente industriale. In alcuni frangenti, è addirittura obbligatorio);
– Fusibili utilizzati per proteggere i circuiti industriali, se scelti correttamente, assicurano un buon livello di sicurezza, e specialmente, di affidabilità dato che non possono mai guastarsi o incepparsi.

Gli scopi fondamentali dell’impianto di messa a terra sono:

  • Offrire protezione contro i contatti indiretti, ossia quelli che derivano da un guasto a massa.
  • Permettere l’intervento dell’interruttore differenziale e/o dell’interruttore automatico in caso di guasto verso terra
  • Proteggere persone e impianti da tensioni elettriche di qualsiasi origine, possibilmente anche quelle atmosferiche generate dai fulmini.
  • Impedire l’accumulo di elettricità statica e prevenire scariche elettrostatiche dannose per apparati elettronici e di telecomunicazione. In bioedilizia le scariche sono considerate dannose anche per l’essere umano, seppure ciò non trova fondamento scientifico, e nessuno è disposto a rinunciare ai benefici e confort, che l’energia elettrica offre.
  • Scaricare i disturbi elettromagnetici e fornire un potenziale di riferimento.

Sistemi TN e TT

Il neutro del trasformatore MT/BT di E-Distribuzione, Unareti, ACEA, ecc. è messo a terra in cabina e in più punti lungo la linea elettrica di consegna. L’impianto elettrico dell’utente privato è dotato di un suo impianto di terra indipendente, ossia con un proprio dispersore. In questo modo in caso di guasto verso terra di un apparecchio, si genera una corrente di ritorno attraverso la terra che fa scattare gli interruttori differenziali di protezione. Questo sistema, prevalente diffuso in Italia per le utenze private in bassa tensione, è detto Terra-Terra (Sistema TT).

I grossi utilizzatori ricevono l’elettricità in alta o media tensione e la trasformano con proprie cabine AT/MT o MT/BT. In tal caso il neutro dei trasformatori della cabina è connesso con l’impianto di messa a terra generale della costruzione o stabilimento, costituendo i sistemi TN (terra-neutro). In particolare è possibile avere la connessione della protezione di terra degli apparecchi al neutro (sistema TNC) oppure con due linee distinte per neutro e terra (sistema TNS) interconnesse in cabina. Quest’ultimo sistema garantisce maggiore sicurezza. Esiste anche una soluzione ibrida (sistema TNCS), in cui due linee separate sono interconnesse in un punto intermedio esterno alla cabina.

In generale, al di là delle diverse implementazioni, i sistemi TN offrivano un grado di protezione superiore rispetto al sistema TT contro i guasti verso terra, finché non sono stati massicciamente introdotti, dagli anni ‘80 i dispositivi differenziali (a patto che questi ultimi vengano testati strumentalmente e con cadenze temporali prestabilite per verificarne il funzionamento elettromeccanico). Nei sistemi TN, se per esempio un conduttore di fase entra in contatto con la massa metallica di un apparecchio, essendo questa massa collegata ad un conduttore PE, il guasto verso terra risulta equivalente a un guasto di cortocircuito. Ciò implica l’instaurarsi di una corrente di guasto elevata, che produce l’intervento dell’interruttore magnetotermico o del fusibile di protezione. Se gli impianti di messa a terra fossero di tipo tt (essendo la serie di due resistenze), la corrente di guasto potrebbe essere insufficiente a provocare l’intervento dei dispositivi a massima corrente.

Attualmente un sistema TT dotato di impianti di messa terra e protezioni differenziali risulta più sicuro di un sistema t-n dotato di sole protezioni magneto-termiche.
Si può avere in un sistema del tipo i-t, nel quale il neutro del trasformatore è “isolato” da terra, ovvero connesso a essa con un’impedenza di valore molto elevato (migliaia di Ohm), mentre i carichi sono normalmente alimentati e le loro masse sono connesse a un impianto di terra comune. Nel caso di un guasto, a causa dell’”isolamento” del trasformatore, circolerà una corrente bassa e quindi non pericolosa; l’interruttore non interviene e le altre utenze connesse alla rete continueranno a essere alimentate. Un impianto di messa a terra di questo tipo è utile in impianti industriali a processo continuo, o come nelle sale operatorie degli ospedali, ove è necessaria una elevata continuità di servizio. Avvenuto il guasto si deve intervenire tempestivamente per isolarlo, per evitare che nel caso di un secondo guasto si instaurino tensioni pericolose.


Nuovo servizio Civa, cos'è e come funziona

La Legge n° 8 del 28 febbraio 2020 ha introdotto, per il Datore di Lavoro, l’obbligo di iscrizione al portale CIVA allo scopo di assolvere all’obbligo di cui all’art. 36 comma 2, ovvero di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo di Ispezione che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche (non si accenna a quelle straordinarie che pertanto rimangono escluse da questa incombenza).

Abbiamo pensato di aiutarvi nell’utilizzo di questo nuovo strumento rispondendo ad alcune domande frequenti che ci vengo sottoposte.


COS'È IL CIVA?

Il CIVA è un applicativo entrato in funzione nel maggio 2019 e che consente all’INAIL di gestire telematicamente tutti i servizi di certificazione e verifica degli impianti e degli apparecchi, nello specifico:

  1. denuncia di impianti di messa a terra
  2. denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  3. messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  4. riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
  5. prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  6. messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  7. messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  8. approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
  9. prime verifiche periodiche.


L’ISCRIZIONE PUO’ FARLA L’ORGANISMO CHE ESEGUE LE VERIFICHE?

NO, agli Organismi di Ispezione, enti di parte terza, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed. 2012, è vietato effettuare questo tipo di servizio in quanto si configurerebbe come una consulenza erogata a favore del soggetto titolare dell’impianto, andando così a ledere il principio di terzietà al quale tutti gli Organismi di Ispezione devono sottostare.

È questa una incombenza che potrebbe svolgere il Vs. datore di lavoro, il consulente esterno, il Vs. RSPP o HSE, il Vs. professionista o delegato, il Vs. servizio “sicurezza”.


NON RIESCO A REGISTRARE L’IMPIANTO SUL PORTALE PERCHE’ MI VIENE RICHIESTO IL NUMERO DI MATRICOLA, DOVE LA TROVO? È INDICATA SUL VERBALE DI VERIFICA?

Il numero di matricola si ottiene inviando la dichiarazione di conformità e l’eventuale progetto dell’impianto elettrico (se l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto) agli uffici INAIL e ATS o all’ARPA territorialmente competenti, come previsto dal DPR 462/01 art. 2 – comma 2.

Nel caso la comunicazione fosse stata fatta, ma non vi è mai stato restituito un numero di matricola, quest’ultima potrà essere richiesta attraverso il portale INAIL CIVA nella sezione “Richiedi matricola per impianti denunciati”.

È altresì certo che numeri di matricola attribuiti da ATS, ASL, USSL, ARPA, E.N.P.I. USL, ecc. non vengano riconosciuti dal CIVA ed allora si applicherà in toto la sequenza sopra descritta.

Nel caso in cui l’impianto non fosse mai stato denunciato, allora bisognerà procedere ad effettuarla mediante la sezione “Denuncia impianto non censito” che trovate sempre sul portale INAIL CIVA.

La denuncia dell’impianto comporterà il pagamento di un bollettino a favore dell’INAIL.

Qualora abbiate messo a disposizione del nostro Ispettore la documentazione del vostro impianto e fosse presente la matricola, quest’ultima sarà riportata nella prima pagina del nostro verbale nella sezione in alto a sinistra “Denuncia impianti”. In caso contrario il ns. Verbale non riporterà il numero di matricola.


COME COMUNICARE IL NOMINATIVO DELL’ORGANISMO CHE HA EFFETTUATO LA VERIFICA?

Una volta registrata l’azienda sul portale INAIL CIVA (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-avvio-procedura-civa2019.html),

si potrà accedere nell’ordine alle sezioni:

  1. Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi
  2. CIVA
  3. Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche
  4. Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis DPR 462/01)
  5. e quindi seguire le istruzioni compilando i campi richiesti sul portale.


LA COMUNICAZIONE DELL’ORGANISMO, È PERIODICA?

 La Legge n° 8 del 28 febbraio 2020, non prevede comunicazioni periodiche o aggiornamenti delle stesse.

Chi ha già provveduto con la comunicazione cartacea inviata via PEC, procedura che era valida fino a giugno del 2020, deve ritenersi in ordine; chi ha provveduto o provvederà col CIVA deve ritenersi in ordine fino ad eventuale cambio dell’Organismo di Ispezione incaricato.

Eventuali altre informative di interesse (corsi, webinar, contatti telefonici) sono fuorvianti e dettate da illegittimi interessi di parte.


DEVO TRASMETTERE AL CIVA LA COPIA DEL VERBALE DI VERIFICA O ALTRO?

Il verbale di verifica NON deve essere inviato all’INAIL tramite il portale CIVA, ma va tenuto in azienda a disposizione per ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza ed enti ispettivi (Qualità, Sicurezza, Assicurativi, VV-F, ecc.).

La legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha modificato il DPR 462/01 introducendo l’art. 7 bis che, al comma 2, riporta quanto segue “Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.”

In conclusione, bisognerà esclusivamente comunicare all’INAIL, attraverso il portale CIVA, il nominativo dell’Organismo di Ispezione che ha eseguito la verifica periodica, SENZA ALLEGARE NULLA che riguardi l’Organismo (preventivi, fatture, accompagnamento, tabelle, report, mail, disegni).


PER LE VERIFICHE ESEGUITE PRIMA DELLA MODIFICA DEL DPR 462/01 DEVO COMUNQUE FARE L’ISCRIZIONE AL CIVA?

Solo per le verifiche eseguite dopo a partire dal 1° gennaio 2020, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare attraverso il portale INAIL CIVA, il nominativo dell’Organismo di Ispezione che ha effettuato la verifica.

Per quelle antecedenti, non vi è da fare nulla, aspettando la scadenza naturale della verifica biennale o quinquennale.


C’E UN TEMPO MASSIMO DOPO L’ESECUZIONE DELLA VERIFICA PER COMUNICARE IL NOMINATIVO DELL’ORGANISMO CHE L’HA ESEGUITA?

L’introduzione nel DPR 462/01 dell’articolo 7 bis, come da legge del 28 febbraio 2020, n. 8, riporta nell’art. 2 comma 2 quanto segue:” Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.”

La legge non indica un tempo definito, ma introduce il termine “... tempestivamente ...”, quindi la comunicazione va effettuata possibilmente non appena conclusa la verifica.


NON HO LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ELETTRICO, COSA DEVO FARE?

La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte (Di.Co.) è il documento che l’installatore è obbligato a rilasciare quando realizza un impianto elettrico o nei casi in cui un impianto esistente venga messo a norma, modificato in maniera sostanziale o rifatto ex novo. Esso serve ad attestare e garantire la conformità delle opere eseguite alle normative tecniche e alle prescrizioni di legge vigenti ed al progetto se necessario.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità fosse andata perduta, la si può richiedere all’installatore che a suo tempo ha rilasciato tale documento.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse mai stata redatta, oppure se l’installatore non fosse più reperibile, occorrerà rivolgersi immediatamente ad un installatore di vostra fiducia.

Se l’impianto elettrico di cui si è privi di Di.Co. fosse stato realizzato prima dell’introduzione del DM 37/08, sarà possibile farsi rilasciare da un professionista una dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)

La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata dal responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) se l’impianto non risulta soggetto a obbligo di progetto. Negli altri casi va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali di Periti Industriali o Ingegneri.

Naturalmente, una volta in possesso della dichiarazione di conformità o della Di.Ri., si dovrà procedere con la denuncia dell’impianto di terra mediante il portale INAIL CIVA.


NON HO IL PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO, COSA DEVO FARE?

Per gli impianti realizzati dopo il 27/03/2008:

L’introduzione del DM 37/08 specifica, all’articolo 5, che il progetto è sempre obbligatorio ogni volta che si realizza una installazione, una trasformazione o un ampliamento di un impianto elettrico.

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3.

In tutti gli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Nel caso in cui il progetto fosse andato perduto, lo si può richiedere al progettista che a suo tempo aveva redatto tale documento.

Nel caso in cui il progetto non fosse mai stato prodotto, bisognerà richiedere immediatamente ad un progettista di vostra fiducia di produrlo ex-novo.

Per gli impianti elettrici realizzati prima del 27/03/2008 e dopo il 13/03/1990:

Per tali impianti bisognerà fare riferimento alla legge 46/90 che prevedeva l’obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW;
  • unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 m2;
  • immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 m2;
  • impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
  • impianti soggetti a normativa specifica (locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio);
  • impianti di protezione scariche atmosferiche.

Per questi impianti, nel caso in cui il progetto fosse andato perduto o non fosse più reperibile, il Decreto 37/08 ha previsto l’opportunità di farsi rilasciare una dichiarazione di rispondenza. Con tale documento il professionista che firma ricostruisce la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto. La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) sotto i limiti dimensionali previsti. Sopra tali limiti va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali.


NON HO LAVORATORI MA HO COMUNQUE FATTO LA VERIFICA, DEVO FARE L’ISCRIZIONE AL CIVA?

Per i soggetti che non hanno lavoratori, la comunicazione non deve essere fatta.


HO RICHIESTO UNA “VERIFICA STRAORDINARIA”, A SEGUITO DI AMPLIAMENTO, AUMENTO DI POTENZA, RIFACIMENTO PARZIALE DI IMPIANTO, CAMBIO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE, AUMENTO DEL NUMERO DI CABINE: COSA DEVO COMUNICARE AL CIVA?

Secondo la Circolare ISPESL n° 12988 del 24/10/1994 nonché secondo la Guida CEI 0-14, deve essere comunicato ciò al CIVA.

Mentre per quanto riguarda la comunicazione dell’Organismo di Ispezione, ciò NON deve essere fatto, poiché trattasi di “verifica straordinaria” e non di “verifica periodica”, alla quale si applicano i nuovi obblighi.


NON COMUNICO NULLA AL CIVA: CHE SUCCEDE?

Ad oggi ciò non è noto, mancando i regolamenti attuativi e non precisate le eventuali sanzioni.


CHI VERSA IL 5% DELLE TARIFFE ALL’INAIL?

Spetterà agli Organismi di Ispezione versare il corrispettivo del 5% delle tariffe; il Datore di lavoro non deve fare nulla.

Non è noto ad oggi in che termini, quando ciò avverrà e come farà INAIL a calcolare questi importi.


DOMANDE E RISPOSTE FORNITE DA CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO DURANTE IL WEBINAR INAIL DEL 10 MARZO 2021.

  • Un mio Cliente non ha ancora comunicato a CIVA il nominativo dell'Ente Notificato per le verifiche di messa a terra, può ancora farlo? Ci sono sanzioni?

In merito alle sanzioni per il ritardo o la mancata comunicazione al CIVA dell’Organismo incaricato dei controlli, si fa presente che nel decreto (DPR 462/2001) manca una sanzione specifica. Il provvedimento peraltro non fissa dei termini di scadenza ma indica che la comunicazione deve essere effettuata “tempestivamente”; pertanto tale termine si può intendere come “il prima possibile” o “appena possibile”.

  • Un RSPP di una Azienda o Amministrazione pubblica può avere la delega consulente per entrare in CIVA e visionare documentazione impianti ed attrezzature relative?

CIVA consente al legale rappresentante o persone da lui delegate (consulente per le attrezzature e impianti, terzo responsabile, installatore/manutentore, RSPP ecc.) di operare in CIVA. Inoltre il Legale Rappresentante, usando le proprie credenziali, può consentire al personale aziendale (es. RSPP interno) di visionare la situazione presente in CIVA.

  • Come si fa per recuperare la verifica di messa a terra effettuata IN PRECEDENZA, se non le vedo sul portale CIVA caricati?

La norma prevede l’obbligo di denuncia degli impianti di messa a terra (dal 27/05/2019) attraverso il CIVA, ed inoltre di comunicare tempestivamente all’INAIL, sempre attraverso il CIVA, il nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche previste sugli impianti di MT.

Per quest’ultima comunicazione viene chiesto il numero di matricola assegnato dall’ENTE all’impianto. Se quest’ultimo non è noto o non si riesce a inserirlo nella maniera corretta (seguendo gli esempi presenti nell’applicativo), c’è una funzione che consente di richiedere il n° matricola dell’impianto (denunciato) all’INAIL.

  • L'azienda per operare in CIVA deve delegare una persona specifica o può operare con la propria firma digitale?

Il Legale Rappresentante può accedere ed operare usando le proprie credenziali, non è obbligato a delegare altri.

  • Nel caso in cui sia stata fatta la verifica dell'impianto messa a terra nel febbraio 2020 ma non sia stato comunicato il nominativo dell'Organismo abilitato che ha eseguito la verifica con procedura CIVA, ci possono essere sanzioni? Cosa consigliate di fare ora?

In merito alle sanzioni per il ritardo o la mancata comunicazione al CIVA dell’Organismo incaricato dei controlli, si fa presente che nel decreto (DPR 462/2001) manca una sanzione specifica. Il provvedimento peraltro non fissa dei termini di scadenza ma indica che la comunicazione deve essere effettuata “tempestivamente”; pertanto tale termine si può intendere come “il prima possibile” o “appena possibile”.

  • Come funziona per gli impianti ATEX in zone 0, 1, 20 e 21? L'argomento ancora è ignoto a molti….

Per gli impianti elettrici ATEX il primo passo da fare è richiedere la matricola INAIL attraverso CIVA, essendo ovviamente in preliminare possesso della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Ottenuta la matricola si può procedere con la comunicazione del nominativo dell’organismo abilitato scelto per le verifiche periodiche. L’omologazione di questi impianti rimane comunque in capo all’ASL/ARPA competente per territorio.

  • Come funziona per gli impianti ATEX in zone 2 e 22 e per le strutture che dall’analisi del rischio di fulminazione, risultano essere autoprotette?

Non occorre comunicare nulla, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dello stesso D.P.R. 462/01.

Peraltro il tariffario INAIL 2005 e lo stesso portale CIVA, non prevedono questa eventuale azione di tipo “volontario”.



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