L’emanazione del D.P.R. 462 del 2001 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi ha modificato il sistema delle verifiche previste per legge, sistema destinato a salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti oggetto del decreto.
Il precedente sistema nazionale di controlli, basato sulle ispezioni affidate esclusivamente agli enti pubblici (ASL, ISPESL, USSL, ARPA, ecc.) non aveva mostrato la necessaria copertura del territorio ed il rispetto delle obbligatorie scadenze di legge, tant’è che molte utenze non avevano mai avuto delle ispezioni, poiché “aspettavano”, ritenendo peraltro erroneamente, che in caso d’incidente non sarebbero stati coinvolti in responsabilità. Di fatto la sicurezza elettrica, andava scemando, ed il legislatore ha pensato di mettere in campo, enti privati, che devono garantire delle caratteristiche di esperienza, competenza, formazione, aggiornamento periodico, indipendenza, integrità, imparzialità, assicurative e di taratura strumentazione.
L’ispezione dell’ente privato – cosiddetto Organismo d’Ispezione – ha la medesima valenza di quella dell’ente pubblico. Gli enti pubblici hanno ancora la funzione di vigilanza sul territorio. Poiché il testo del D.P.R. 462/01 non entra nel merito degli aspetti tecnici ed esecutivi, essendo una legge, è stato pubblicato nel marzo 2005 un regolamento attuativo sotto forma della Guida CEI 0-14, con il patrocinio del Ministero delle Attività Produttive. Lo scopo è stato quello di uniformare, per quanto possibile, sul territorio nazionale, l’interpretazione del decreto stesso e di fornire indicazioni chiare relativamente a:
- Compiti degli enti verificatori;
- Contenuti delle documentazioni tecniche relative all’omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti.
Per quello che concerne gli impianti da sottoporre a verifica, sono quelli installati nei luoghi di lavoro, indicati nel comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. e di seguito riportati:
- Impianti di messa a terra finalizzati alla protezione dei contatti indiretti;
- Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione.
Pertanto, le verifiche del D.P.R. 462/01, sono obbligatorie ed a carico del datore di lavoro, con cadenze biennali o quinquennali, a seconda delle categorie dei luoghi di lavoro. Alcuni impianti sono ancora ad oggi, esplicitamente esclusi dall’ambito applicativo del D.P.R. 462/01, quali:
- Industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo;
- Imprese concessionarie di impianti telefonici;
- Impianti di trasporto aereo, navale e ferroviario;
- Complessi industriali militari;
- Enti produttori e distributori di energia elettrica;
- ENEA.
La società Servizi Isacchi è un Organismo di Ispezione Abilitato ai sensi del D.P.R. 462/01, in tutte le aree previste da quest’ultimo, tale prestigioso riconoscimento le è stato conferito dal Ministero della Attività Produttive nel 2002; la solidità dell’esperienza aziendale e l’alto livello di specializzazione sono testimoniati dalle migliaia di impianti controllati, a partire dall’inizio degli anni ’80, ossia di gran lunga prima dell’emanazione del più volte citato decreto.